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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 aprile 2020 (ud. 30 gennaio 2020) n. 13539, in tema di lottizzazione abusiva, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «la confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1, proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento”, specificando inoltre che “in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578 bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44». Nel caso di specie, pertanto, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato la Corte ha confermato la già disposta confisca evidentemente annullando senza rinvio la sentenza impugnata proprio in ragione dell’intervenuta causa estintiva.