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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 2020 (ud. 17 febbraio 2020), n. 15406, si è pronunciata sulla questione relativa alla determinazione delle pene accessorie previste dall’art. 216 l. fall. a seguito della riformulazione del testo della norma da parte della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma dell’art. 216 nella parte in cui stabiliva una misura fissa delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che «le pene accessorie stabilite dall’art. 216 l. fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie, per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.».