<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - OIC: la continuità aziendale deve essere verificata al 31 dicembre 2019.

argomento: News del mese - Economia Aziendale

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L’Organismo Italiano di Contabilità, con il documento interpretativo n. 6, ha diradato i dubbi relativi all’applicazione dell’art. 7, comma 2 del d.l. “Liquidità” riguardante il bilancio di riferimento per la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non approvati al 9 aprile 2020. Prima di tale chiarimento, le interpretazioni proposte sono state fondamentalmente due: alcuni hanno sostenuto che il riferimento per la verifica della continuità aziendale dovesse essere il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, poiché l’art. 7, comma 1, d.l. “Liquidità” consente la redazione in continuità dei bilanci afferenti all’esercizio 2020 nel caso in cui la medesima sia presente negli ultimi bilanci chiusi ante 23 febbraio 2020. Un’altra corrente di pensiero ha sostenuto come dovesse essere individuato un riferimento temporale unitario per i bilanci da approvare dopo l’inizio dell’emergenza, identificandolo con la data del 31 dicembre 2019. Quest’ultima interpretazione si pone l’obiettivo – coerente con quello del legislatore – di individuare le società che già prima della data del 31 dicembre 2019 erano prive della continuità aziendale. L’Organismo Italiano di Contabilità ha propeso per la seconda delle interpretazioni esposte. Altra questione dibattuta risulta essere il riferimento nella norma del d.l. 23/2020 all’art. 2423-bis c.c., il cui richiamo – secondo il documento dell’OIC – significherebbe l’applicabilità della disciplina alle «società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali». Tale interpretazione sembrerebbe riduttiva, considerato che la portata della pandemia ha costretto un grande quantitativo di imprese a redigere il bilancio in corso nel 2020 seguendo criteri alterati. Per questa ragione, la norma non dovrebbe escludere i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.