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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 12 febbraio 2020, ha affermato che, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione, deve applicarsi la disciplina prescritta dall’art. 2352 c.c., richiamato dall’art. 2471-bis c.c. in tema di sequestro delle azioni. Conseguentemente vi è una legittimazione concorrente tra il socio e il creditore pignoratizio per l’esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota, compreso l’accesso alla documentazione societaria. Il Tribunale di Roma ha sottolineato che l’art. 2352 c.c. distingue nella sua formulazione tra pegno o usufrutto dell’azione, in cui vi è l’attribuzione di una competenza concorrente sui diritti amministrativi sia al socio sia rispettivamente al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, e sequestro dell’azione, in cui legittimato all’esercizio risulta essere esclusivamente il custode.