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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 giugno 2020, n. 17957 ha affermato che l’amministratore in conflitto d’interessi che affida ad una società schermo l’esecuzione di lavori sempre svolti internamente configura un’ipotesi di infedeltà patrimoniale. Nel caso de quo, una società a responsabilità limitata operante nel settore della cybersecurity riceveva da una società pubblica una commessa per lavori in un aeroporto militare, classificati come riservati dal Ministero della Difesa. La società subappaltava il lavoro ad una terza impresa non avente né l’esperienza né la forza per effettuare il lavoro medesimo; quest’ultima si rivolgeva ad una società in accomandita semplice nella quale risultavano socio accomandatario e socio accomandate rispettivamente il figlio e la moglie dell’amministratore. Nonostante ciò, il lavoro veniva svolto di fatto dalla subappaltante. La Corte di Cassazione ha sottolineato come tale fattispecie integri tutti gli elementi per l’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.: i) l’interesse dell’amministratore in conflitto con la società; ii) l’atto di diposizione dei beni sociali senza avvisare gli altri vertici; iii) il danno patrimoniale cagionato alla società in modo intenzionale derivante dal subappalto della commessa.