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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 giugno 2020, n. 10949, ha evidenziato che al consulente tecnico d’ufficio devono essere rimborsate le spese vive sostenute per avvalersi dell’opera di terzi – anche senza la preventiva autorizzazione del Tribunale – escludendosi i soli compensi dei coadiutori. L’art. 56 del D.P.R. n. 115/2002 esclude, infatti, il C.T.U. dalla possibilità di vedersi riconosciuto il rimborso dei “compensi ai terzi coadiutori” e non, invece, delle “spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico”.