argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: pagamento al terzo pignorato - efficacia - anteriorità
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 ottobre 2019, n. 10867, depositata in data 10 giugno 2020, ha affermato che, in caso di mancata assegnazione delle somme pignorate in data anteriore all’apertura della procedura, l’eventuale pagamento a favore del creditore in conseguenza del pignoramento non ha efficacia: il terzo senza titolo dovrà restituire la somma alla procedura e insinuarsi al passivo. L’ordinanza, in particolare, precisa che il pagamento eseguito dopo l’apertura della procedura concorsuale – nel caso in esame amministrazione straordinaria, poi fallimento – pregiudica sia il creditore pignorante, il quale non era legittimato a riceverlo e che è tenuto a restituire il pagamento ricevuto, sia il terzo, che può trovarsi a dover pagare nuovamente la somma alla massa dei creditori.