argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 8 giugno 2020, n. 10869 in tema di riconoscimento dell’equo indennizzo ex art. 79 l.f., richiamando la precedente pronuncia n. 22659/06, ha ribadito che, ai fini della compensazione, un credito è da ritenersi anteriore al fallimento se divenuto certo prima della dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, tale non può ritenersi il credito per equo indennizzo, il quale sorge in seguito all’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 79 l.f. e ha natura di credito prededucibile ex art. 111 l.f. e, quindi, non è compensabile con il credito per canoni di locazione impagati e scaduti prima del fallimento.