<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Limite allo scioglimento ai sensi dell’art. 169-bis l.f. del contratto quadro di anticipazione bancaria.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 febbraio 2020, n. 11524, depositata in data 15 giugno 2020, ha chiarito che nel concordato preventivo è ammissibile – previa autorizzazione del giudice – lo scioglimento anticipato del contratto quadro di anticipazione bancaria con cessione del quinto dello stipendio o mandato all’incasso con patto di compensazione, precisando i limiti di applicazione. La Suprema Corte, ritenendo inammissibile il ricorso proposto da un istituto di credito volto a far valere la non assoggettabilità del contratto de quo all’art. 169-bis l.f., ha affermato che tale contratto può essere sciolto anticipatamente, ma riguardando più operazioni di anticipazione bancaria – alcune delle quali possono ancora non aver ricevuto l’incasso del credito quale contropartita all’anticipazione al cliente – può essere sciolto solo fino a quando la banca non ha raggiunto il tetto massimo di anticipazioni convenuto con il cliente.