argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 febbraio 2020, n. 11884, depositata in data 18 giugno 2020, ha affermato la responsabilità dell’organo di controllo che non impedisce il compimento di evidenti irregolarità nella gestione, quali, come nel caso in esame, l’accollo delle passività di altre società del gruppo e l’evasione fiscale. In particolare, nel caso in esame è stata confermata la responsabilità del presidente del collegio sindacale – che, in violazione alle norme in tema di incompatibilità, era anche il commercialista del gruppo – ed è stato chiarito che la responsabilità si estende all’intero esercizio anche in caso di cessazione dall’incarico prima dell’approvazione del relativo bilancio se il danno deriva da anomalie gestionali cristallizzate, come i costi di gestione delle altre società del gruppo registrati in esercizi precedenti.