argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, n. 11983, depositata in data 19 giugno 2020, ha chiarito che gli interessi su crediti chirografari vantati nei confronti del fallito, che ai sensi dell’art. 55 l.f. si sospendono all’interno del concorso, continuano a maturare al di fuori di esso e che la sospensione non si applica anche ai rapporti fra ciascun creditore e il fallito, che continuano a maturare. La Suprema Corte ha fornito altresì chiarimenti in tema di prescrizione degli interessi maturati in pendenza di procedura; nel caso di fallimento la prescrizione viene interrotta – con effetto permanente fino al termine della procedura concorsuale – dalla domanda di ammissione al passivo, mentre nell’amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa la prescrizione è interrotta dal deposito dell’esecutività dello stato passivo.