argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 gennaio 2020, n. 19066, depositata in data 23 giugno 2020, ha affermato che se l’organo amministrativo non procura liquidità sufficiente per i creditori della società poi fallita deve essere condannato per bancarotta distrattiva. Nel caso in esame gli amministratori avevano coperto il cash derivante dallo sconto di ricevute bancarie con assegni tratti da conti correnti della società; la Suprema Corte ha affermato che l’emissione dei titoli costituisce un atto dispositivo estraneo all’oggetto sociale, quindi costituisce un atto distrattivo, a nulla rilevando che alle ricevute bancarie erano sottesi rapporti di debito-credito inesistenti.