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La Corte di Cassazione SS.UU., con Sentenza 25 febbraio 2020, n. 12476, depositata in data 24 giugno 2020, in tema di revocatoria fallimentare ha chiarito che in caso di compimento di un atto dispositivo in danno ai creditori e a favore di un terzo, il quale venga dichiarato fallito in seguito all’alienazione, ma prima dell’esercizio dell’azione revocatoria, i creditori dell’alienante potranno rivalersi nei confronti del fallimento dell’acquirente con azione restitutoria per equivalente – sulla base del valore del bene alienato –, che dovrà essere esercitata nelle forme della domanda di ammissione al passivo. La Suprema Corte ha quindi chiarito che è precluso ai creditori dell’alienante l’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti del fallimento dell’acquirente.