Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Il sequestro dei beni di una società di capitali non fa venir meno la titolarità, in capo all’amministratore, di tutte le funzioni gestorie e di rappresentanza, pertanto, il custode non è litisconcorte nel procedimento prefallimentare.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 gennaio 2020, n. 11254, depositata l’11 giugno 2020, ha confermato il principio secondo il quale il custode di beni sequestrati (in ambito penale) appartenenti al fallito, non è litisconsorte nel procedimento prefallimentare. Nel confermare tale principio, la Suprema Corte ha evidenziato come il sequestro di beni in una società di capitali non rende il custode giudiziario di tali beni litisconsorte necessario nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, in quanto l’amministratore della società resta comunque nella titolarità di tutte le funzioni inerenti alla gestione del patrimonio e la rappresentanza.