argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 novembre 2020, n. 10092, depositata il 28 maggio 2020, ha precisato che, in caso di cessione di credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., bensì a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto sia nei confronti dell’originario debitore cedente e, in tal caso, il cessionario non è gravato dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto.