argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 marzo 2020, n. 10511, depositata il 3 giugno 2020, ha precisato che, in materia di notificazione di ricorso per la dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.f., l’incombente de quo grava sull’ufficio giudiziario, ma, nel caso sia necessaria la rinnovazione della notificazione (qualora il primo tentativo di notifica della cancelleria – a mezzo PEC – non abbia avuto successo), l’onere di instaurare il contraddittorio ricade, invece, in capo al ricorrente, senza che sia necessario esperire, da parte della cancelleria, un nuovo tentativo di notifica a mezzo PEC. In tal caso, il ricorrente vi provvederà nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.