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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 giugno 2018 n. 2853, depositata il 31 gennaio 2019, ha precisato, in ordine al tema della fatturazione soggettivamente inesistente, i presupposti della responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis, DPR 633/1972. In particolare, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha rilevato – quale oggetto della contestazione – il disconoscimento della detrazione IVA da parte del cessionario, quale partecipante all’evasione posta in essere dal cedente, secondo la disciplina dettata dall’art. 19 D.P.R. n.633/1972; infatti, diversamente dalla fattispecie di fatturazione oggettivamente inesistente, nel caso in esame non sussiste una relazione tra il (vero) cedente ed il cessionario, e quest’ultimo non potrà detrarre l’imposta, a causa dell’interposizione fittizia venutasi a creare.