argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 febbraio 2020, n. 10415, depositata l’11° giugno 2020, ha chiarito come, in caso di accertato stato di crisi d’impresa e di trasferimento della stessa (ovvero qualora sia posta in amministrazione straordinaria con continuazione dell’attività), l’accordo sindacale possa unicamente prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. (che regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa), non potendo incidere sul trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. Infatti, è circoscritta solo ai casi di procedure concorsuali liquidatorie (nel corso delle quali non sia stata disposta o sia cessata l’attività) la deroga al generale principio della continuità dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti addetti all’azienda trasferita (consentendo con ciò ai sindacati di concordare il numero dei lavoratori il cui rapporto prosegua con l’acquirente).