<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: affidato al tribunale anche un controllo di legalità sostanziale.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 febbraio 2020, n. 11985, depositata il 19 giugno 2020, ha confermato il recente orientamento di legittimità secondo cui il tribunale, in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, è chiamato altresì a verificare la fattibilità dell’accordo proposto dal debitore, in termini di legalità sostanziale del medesimo. In particolare, il sindacato del tribunale si sostanza non solo in un controllo di legalità formale – volto all’accertamento della regolarità degli adempimenti previsti e della completezza della documentazione prodotta –, ma deve estendersi, tra l’altro, anche alla verifica della garanzia dell’effettivo pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti. In definitiva, il tribunale può, nel caso in cui ritenga irragionevole l’integrale pagamento dei creditori nei termini previsti dalla legge, legittimamente rigettare la domanda di omologazione proposta dal debitore, ancorché nessun creditore si sia opposto all’accordo.