argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 febbraio 2020, n. 12171, depositata il 22 giugno 2020, ha stabilito che deve essere escluso, in sede di verifica dello stato passivo, il credito del professionista attestatore del piano di concordato proposto dalla società successivamente fallita, qualora l’incarico sia stato svolto in assenza del requisito di indipendenza prescritto dall’art. 161, comma 3, l.f.. Tale norma – espone la Suprema Corte – ha carattere imperativo, in quanto volta a tutelare – in via generale – oltre i creditori, quegli interessi pubblicistici sottesi alla procedura concorsuale, con conseguente nullità della nomina del professionista attestatore ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. e assenza per il medesimo del diritto a percepire il compenso per l’attività svolta.