argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 12330, depositata il 23 giugno 2020, ha confermato la condanna del liquidatore della società fallita al pagamento in solido delle spese processuali per aver presentato reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, adducendo motivazioni palesemente infondate. L’assoluta e manifesta infondatezza del reclamo integrerebbe, nello specifico, i “motivi gravi” di cui all’art. 94 c.p.c. e la violazione dei principi di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., così da giustificare l’addebito in parola.