argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Provvedimento del 27 maggio 2020, depositato in data 3 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile, sotto diversi profili, la proposta concorrente presentata da un creditore del debitore ai sensi dell’art. 163, comma 5, l.f.. Innanzitutto, è da ritenersi inammissibile, in quanto idonea ad alterare il risultato approvativo del concordato, la proposta che istituisce una classe di creditori contenente soggetti allo stato privi della qualità di creditori, in quanto titolari di pretese meramente potenziali o inesistenti. In secondo luogo, l’inammissibilità della proposta concorrente era rinvenibile nell’inidoneità delle garanzie al finanziamento in prededuzione – alla cui esecuzione la proponente si era vincolata – a perseguire la causa concreta del concordato, in quanto generiche nella loro formulazione e, in larga parte, subordinate alle fasi della procedura successive all’ammissione della proposta: soprattutto nel caso di proposte concorrenti – espone il Tribunale romano – e laddove la proposta concordataria sia fondata sull’apporto di risorse da parte di terzi, il tribunale è chiamato a verificare la causa concreta del concordato – ossia l’effettiva capacità della proposta concordataria di perseguire, in tempi ragionevoli, gli obiettivi prefissati – sulla base di “parametri di sicurezza adempitiva prevedibili ex ante”, rapportati sia ad assenza di “rischio giuridico” sia a carenza di aspetti di “manifesta e concreta non irrealizzabilità”. Infine, è da ritenersi inammissibile la fissazione, quale dies a quo per la decorrenza dell’adempimento della proposta concordataria, in luogo della pronuncia del decreto di omologazione, l’intervenuta definitività di quest’ultimo, riferimento temporale altamente incerto, stante l’assoggettamento del decreto medesimo ad eventuali impugnative.