argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: infruttuosità del fallimento - art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 - termine ultimo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 192 del 24 giugno 2020, ha confermato che il diritto – per il creditore – all’emissione della nota di credito per il recupero dell’IVA in precedenza versata è subordinato all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura concorsuale. Nello specifico, l’infruttuosità della procedura fallimentare è da rinvenirsi nella scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o – in caso di incapienza del fallimento – nella scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura. Infine, in ordine al limite temporale per l’esercizio del diritto in parola, la nota di variazione deve essere emessa – ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 – entro e non oltre la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione medesima.