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L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Causa C-355/19, è stato chiamato ad esprimersi sulla presunta incompatibilità tra l’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE (cd. “Direttiva IVA”), che consente – in caso di annullamento, recesso, risoluzione o non pagamento anche parziale del prezzo successivamente al momento di effettuazione dell’operazione – la riduzione, alle condizioni stabilite dai singoli Stati membri, della base imponibile e la conseguente rettifica dell’IVA addebitata, e la normativa IVA polacca, che esclude tale rettifica nel caso in cui il destinatario della prestazione si trovi – al momento della rettifica – sottoposto ad una procedura di insolvenza. Nelle Conclusioni del 4 giugno 2020, l’Avvocato Generale afferma che, sulla base della Direttiva IVA, non è consentito agli Stati membri vietare la rettifica della base imponibile IVA a causa della sottoposizione ad una procedura di insolvenza o di liquidazione del destinatario. Tuttavia, gli Stati membri possono, ai sensi dell’art. 185 della Direttiva IVA, esigere dal destinatario della prestazione una rettifica – a monte, ossia indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia rettificato il proprio debito d’imposta – della detrazione IVA a suo tempo effettuata, qualora siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione medesima.