Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Le novità introdotte dalla legge n. 40/2020 di conversione del d.l. n. 23/2020.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La legge n. 40/2020, di conversione del d.l. n. 23/2020, ha introdotto significative novità in tema di crisi d’impresa e di insolvenza. Innanzitutto, all’art. 9 è stato aggiunto il comma 5-bis, che consente alle imprese che hanno presentato domanda di concordato preventivo con riserva – a condizione che il provvedimento che fissa il termine per il deposito del piano e dalla proposta di concordato sia emanato entro il 31 dicembre 2021 – di poter ottenere un provvedimento di improcedibilità a fronte della pubblicazione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f. Si rammenta, infatti, che la legge fallimentare prevede che alla domanda prenotativa di concordato possa seguire solo il deposito di un piano concordatario o di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. È stato altresì aggiunto il comma 5-ter, che esclude per i ricorsi per concordato con riserva presentati entro il 31 dicembre 2020 l’applicazione del comma 10 dell’art. 161 l.f., il quale prevede, in caso di pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, un termine massimo per il deposito del piano non superiore a sessanta giorni, oltre eventuale proroga. Inoltre, con riferimento all’improcedibilità – di cui all’art. 10 del decreto legge – dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, la legge di conversione ha introdotto una deroga per i ricorsi presentati in proprio dal debitore, nel caso in cui l’insolvenza non sia conseguenza dell’epidemia da COVID-19. Ulteriore modifica all’art. 10 riguarda la prevista sterilizzazione del periodo di quattro mesi nel conteggio dell’anno decorrente dalla cancellazione dal Registro delle imprese e dei termini utili per l’esercizio dell’azione revocatoria: in particolare, la legge di conversione prevede che, per godere dell’estensione di quattro mesi nel calcolo dei suddetti termini è necessario, non solo che il ricorso per la dichiarazione di fallimento sia preceduto dalla declaratoria di improcedibilità anzidetta, ma che la dichiarazione di fallimento intervenga entro il 30 settembre 2020. Altra novità è rappresentata dalla possibilità per il debitore di richiedere una proroga di sei mesi dei termini di adempimento del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione, dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore omologato avente scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020. Infine, nei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore ha facoltà di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.