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La Corte di Appello di Lecce, con Sentenza del 27 febbraio 2020, n. 229, ha stabilito che il fideiussore, se non dimostra la conoscenza da parte della banca del deterioramento delle condizioni economiche del debitore garantito, non può sollecitare la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. La Corte ha affermato che: «occorre che sia provata la conoscenza – e o la conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza – da parte della banca delle precarie condizioni economiche del debitore garantito. Ed invero, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero anche solo la mera conoscibilità da parte del creditore, con l’ordinaria diligenza delle condizioni economiche del debitore. È il fideiussore, che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione di detta norma che ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c. l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche».