argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 22 giugno 2020 n. 75, l’INPS ha illustrato la disciplina contenuta nell’art. 87 del d.l. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) in merito alla concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga e ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle domande per la relativa indennità. In particolare, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla NASpI è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. Le risorse sono attribuite alle Regioni e alle Province Autonome le quali, in misura non superiore al 50%, possono avvalersene per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga o, in alternativa, per azioni di politica attiva del lavoro.