argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota 3 giugno 2020 n. 160 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti in ordine alle modifiche apportate al d.l. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 da parte del d.l. n. 34/2020. In particolare, tra i diversi istituti presi in esame, si rileva che, in sede di conversione del d.l. n. 18/2020, all’art. 46, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”. Pertanto, il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto. Il divieto permane invece in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.