argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota 3 giugno 2020 n. 160 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti in ordine alle modifiche apportate al d.l. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 da parte del d.l. n. 34/2020. In particolare, tra i diversi istituti presi in esame, si rileva che l’art. 93 del d.l. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto prossimo i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” deve, pertanto, ricorrere la seguente doppia condizione: (i) il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020, con la conseguenza per la quale sono esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio e (ii) il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.