argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’ordinanza 17 giugno 2020 n. 11697 la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui le disposizioni dell’art. 5 della Legge n. 300/1970 in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario che sarebbe stata preclusa, mirando esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o dell’idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante.