argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Cass. civ., Sez. Un., con ordinanza 24 giugno 2020, n. 12483, ha ribadito che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), codice del processo amministrativo, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.