argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Toscana, Sez. II, con sentenza 23 giugno 2020, n. 783, ha statuito che può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, avanzata da una guardia giurata nei confronti del Ministero dell’Interno, derivante dal ritardo con cui l’Amministrazione ha definito il procedimento volto all’emissione del divieto di detenere armi e della revoca del decreto di guardia giurata particolare e della licenza di porto pistola a tassa ridotta, ove in relazione a tale ritardo, la P.A. abbia addotto, quale giustificazione, genericamente la complessità del procedimento; in tal caso, infatti, devono ritenersi sussistenti l’elemento soggettivo della “colpa di apparato” e la illiceità del fatto, a partire dal momento in cui il procedimento avrebbe dovuto essere tempestivamente concluso; con la conseguenza che l’istante ha titolo ad essere ristorato dei danni subiti da tale momento fino alla effettiva conclusione tardiva del procedimento.