<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - La procedura di liquidazione Iva di gruppo in assenza della garanzia.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n.164 del 04 giugno 2020, si è soffermata sulla fattispecie della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo e dei presupposti per poter procedere in maniera unitaria mediante la compensazione dei debiti dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. L’art. 6 D.M. 13.12.1979 prevede che l’eccedenza di credito delle dichiarazioni Iva della controllante o della controllata può essere compensata, in tutto o in parte, con le somme dovute dalle altre società partecipanti all’Iva di gruppo, prestando le garanzie di cui all’art.38 bis Dpr 633/1972 nelle ipotesi elencate al comma 4 e comunque per crediti superiori ad euro 30.000. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, difettando la detta garanzia, ha ritenuto non perfezionata la compensazione ed ha recuperato in capo alla controllante gli importi indebitamente utilizzati.