argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 gennaio 2019, n. 16776, depositata in data 17 aprile 2019, ha chiarito che il debitore, il quale, in seguito alla presentazione di un’istanza di concordato preventivo, abbia ricevuto un espresso ordine del tribunale di non pagare i debiti pregressi, non può essere accusato di omesso versamento dell’IVA. La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito che la mera presentazione della domanda non esonera il debitore dal pagamento dei debiti tributari in scadenza, essendo piuttosto necessario uno specifico ordine del Tribunale di non pagare; nel caso esaminato – peraltro in presenza di due domande di concordato né ammesse né omologate – è stato rigettato il ricorso proposto dal debitore, con conferma del sequestro sui beni del medesimo, in quanto non era stato emesso alcun provvedimento di divieto da parte del Tribunale.