argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La norma, entrata in vigore il 25 giugno 2020, ha lo scopo di favorire i processi di risoluzione amichevole delle controversie fiscali e indica l’iter procedurale da seguire.
Il contribuente ha la possibilità di presentare istanza di apertura della procedura all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati entro 3 anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell’atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. Si apre la fase istruttoria dove è prevista la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di chiedere al soggetto interessato delucidazioni e informazioni supplementari specifiche entro 3 mesi dal ricevimento dell’istanza. Per la risposta del contribuente sono previsti ulteriori 3 mesi. Entro 6 mesi dalla data della ricezione dell’istanza di apertura di procedura amichevole o, entro 6 mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate può decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale. In caso di accoglimento dell’istanza, l’Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri.