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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 settembre 2018, n. 277, depositata in data 9 gennaio 2019, ha chiarito che, in tema di rimesse bancarie l’azione revocatoria prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria delle medesime, dovendo piuttosto essere accertate dal giudice di merito la consistenza e la durevolezza delle rimesse quali atti estintivi del debito. Nel caso esaminato, in particolare, il curatore fallimentare agiva per la restituzione della differenza fra il saldo passivo massimo del conto corrente nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento e il saldo finale alla data di fallimento. La Suprema Corte chiarisce che occorre accertare se sussistono partite bilanciate, escluse dalla revocatoria, e che il necessario accertamento della consistenza della rimessa deve essere condotto tenendo conto dell’entità massima dell’esposizione, dell’entità media dei versamenti in entrata e in uscita e dell’esposizione alla data di effettuazione della rimessa.