Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - Omesso versamento IVA: non basta la compensazione e la crisi di liquidità per l’applicazione dell’esclusione della punibilità di cui all’art.13 del d.lgs. n. 74 del 2000.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la Sentenza numero 17806 del 10 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che non si applica la causa di estinzione del reato di cui all’art. 13 del d.lgs. 74/2000 per il reato di omesso versamento Iva, se il debito si è estinto per compensazione legale con altri crediti. Nel caso di specie i giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso di un imprenditore che era stato accusato di essersi indebitato con il fisco per oltre due milioni di euro. Il contribuente si era difeso adducendo il debito alla crisi di liquidità della sua impresa, al pagamento dei dipendenti e infine alla compensazione totale del debito IVA con altri tributi. Gli Ermellini nella sentenza in oggetto hanno chiarito che il dettato della norma fa espresso riferimento al pagamento e non consente di includervi l’ipotesi di compensazione legale che rientra, per espressa qualificazione normativa, tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento.