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La Cassazione, con l’Ordinanza n.12010 del 19 giugno 2020, ha chiarito che l’adesione al condono fiscale elide - in tutto o in parte - il debito tributario ma non opera sui crediti che il contribuente può vantare nei confronti dell’Erario, che restano assoggettati all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio. Nel caso specifico l’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione contro la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale Puglia che aveva riformato la decisione di prime cure relativa all’accertamento emesso dall’ufficio nei confronti del contribuente sul presupposto che l’avviso di recupero del credito di imposta, in quanto forma di accertamento attinente all’illegittimità del suo utilizzo, non poteva essere emesso in pendenza del condono c.d. “tombale”. Il Supremo Collegio, riformando il giudizio della CTR, non ha ritenuto inibita l’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguire un credito, atteso che il condono, in tutto o in parte, per sua natura, non opera sui crediti che il contribuente può vantare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (Cassazione, sentenza 22436/2016).