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La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 giugno 2020 (ud. 22 ottobre 2019) n. 18125, ha ribadito che «anche per le c.d. “nuove mafie” è necessario che il gruppo manifesti la propria capacità di intimidazione, la propria – non quella del singolo associato – fama criminale e che detta capacità produca assoggettamento omertoso». In particolare, la Corte di Cassazione nella nota vicenda “mafia capitale” ha così escluso la possibilità di sussumere i fatti contestati agli imputati nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p., derubricandoli in quello meno grave di cui all’art. 416 c.p.