argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2018, n. 646, depositata in data 14 gennaio 2019, ha ribadito il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, per valutare lo stato di insolvenza di un imprenditore, occorre prescindere dall’esistenza effettiva di debiti, ma deve essere verificata l’incapacità strutturale e duratura di far fronte alle obbligazioni con regolarità. Nel caso esaminato, tale incapacità veniva ravvisata in condotte distrattive, scarsa liquidità, l’iscrizione dell’unica posta rilevante dell’attivo – un credito verso un professionista – fra le immobilizzazioni finanziarie, accertamenti pendenti per passività tributarie, ripetuti spostamenti della sede sociale e tardivo deposito dei bilanci. L’Ordinanza chiarisce, inoltre, che in caso di crediti tributari iscritti a ruolo, ma contestati, il giudice di merito deve procedere con l’accertamento anche incidentale del credito.