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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 luglio 2020, n. 13883, ha affermato che nel caso in cui all’istituzione di trust ha fatto seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee, l’azione revocatoria che assume ad oggetto l’atto istitutivo è idonea a produrre l’inefficacia dell’atto dispositivo. Nello specifico, la Corte di Appello di Brescia confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta da una società – mandataria della banca – volta a dichiarare l’inefficacia dell’atto con cui due coniugi istituivano il trust. I coniugi ricorrevano avanti la Suprema Corte, sostenendo che l’atto istitutivo di trust non può essere assoggettato alla “actio pauliana” che riguarda solo l’atto dispositivo con cui i beni sono trasferiti al trustee, posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario. La Suprema Corte, sul punto, ha rilevato che se all’istituzione di trust ha fatto seguito l’intestazione del bene al trustee, l’inefficacia dell’atto istitutivo, quale esito vittorioso di un’aziona revocatoria, produce anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.