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Il Decreto Rilancio ha rinviato al 2022 l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle s.r.l. e nelle società cooperative, previsto dalla riforma della legge fallimentare. Infatti, la norma prevedeva inizialmente, mediante un’opportuna modifica dell’art. 2477 c.c., la nomina – entro il 2019 – di un organo di controllo o di un revisore in tutte le società che superavano per due esercizi consecutivi determinati parametri quantitativi in termini di attivo, ricavi e dipendenti, prevedendo che le nomine avvenissero entro il 16 dicembre 2019. Successivamente, è intervenuta la Legge n. 8/2020, la quale ha stabilito che le nomine erano da effettuarsi entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, si determinava in tal modo una disparità di trattamento tra chi aveva diligentemente nominato il revisore per tempo e chi invece, non adempiendo ad un obbligo normativo, non lo aveva fatto. Tale ulteriore proroga al 2022 prevista dal Decreto Rilancio necessita di un urgente intervento chiarificatore da parte del legislatore; infatti, per le imprese che hanno diligentemente nominato il revisore, si pongono tutta una serie di temi legati alla revoca, risoluzione consensuale e dimissioni dell’organo nominato.