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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 maggio 2020, n. 9139, ha affermato che non è richiesta la forma scritta per l’accordo fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di una quota di partecipazione posseduta in una società, indipendentemente dall’esistenza o meno di immobili nel patrimonio sociale. La Suprema Corte ha rilevato che il contratto di trasferimento delle quote non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta e non è richiesto alcun onere formale per la validità dell’accordo fiduciario avente ad oggetto delle partecipazioni societarie. Non rileva nemmeno che il trasferimento delle partecipazioni societarie debba essere iscritto al registro delle imprese, in quanto tale adempimento è richiesto ai fini dell’opponibilità dell’atto nei confronti della società.