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Assonime ha pubblicato, in data 2 luglio 2020, il Caso n. 6/2020, nel quale si è soffermato – richiamando un tema sul quale la Corte di Cassazione si era già pronunciata lo scorso anno con la Sentenza n. 12777/2019 – sulla legittimità delle operazioni di acquisizione con indebitamento, anche mediante l’utilizzo di “fronting structure”. Il caso esaminato dalla Suprema Corte si riferiva a delle operazioni di finanziamento realizzate in Italia da parte di una banca italiana e una sanmarinese, in pool, nella quale la banca italiana figurava quale “fronting bank”; tra le due banche intercorreva un rapporto di mandato senza rappresentanza, regolato da una convenzione interbancaria in forza della quale la banca italiana avrebbe dovuto intrattenere in via esclusiva rapporti con i terzi finanziati, mentre la banca estera avrebbe dovuto limitarsi a finanziare la banca italiana. La Suprema Corte aveva ritenuto che tali operazioni potessero integrare il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, laddove l’istituto di credito estero non svolgeva di fatto un’attività di concessione di finanziamenti. Nel documento pubblicato, Assonime evidenzia che, sulla base della linea interpretativa fornita dalla Suprema Corte, tale fattispecie potrebbe essere contestata anche nel caso di strutture IBLOR (Italian Bank Lender of Records), che, nell’ambito di operazioni di finanziamento e di acquisizioni, prevedono l’intervento di una banca italiana nella veste di “fronting structure”. Per tali ragioni, Assonime conclude auspicando un intervento da parte del legislatore con alcuni criteri di riferimento capaci di garantire maggiore certezza al compimento di operazioni finanziarie di tale genere.