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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 27 marzo 2020, n. 2213, ha affermato che, nell’ambito di una proposta irrevocabile di acquisto a prezzo prefissato formulata con riferimento ad un numero determinato di azioni di una società, l’indicazione della quota di capitale sociale cui corrisponde il numero di azioni non rileva, e ciò in quanto i soci risultano titolari di partecipazioni sociali e non del capitale sociale, elemento quest’ultimo che non costituisce un bene dei soci bensì risulta stabilmente vincolato all’attività sociale. Bisogna inoltre tenere conto che la percentuale di capitale sociale può variare nel corso del tempo a seguito di operazioni straordinarie effettuate sul capitale. Allo stesso modo, la proposta irrevocabile di acquisto vale anche nel caso di intervenuto fallimento, ciò in quanto quest’ultimo non è causa immediata di estinzione della società e le relative quote di partecipazione assumono la natura di beni commercializzabili; conseguentemente le azioni oggetto del contratto di trasferimento continuano a permanere come bene esistente anche nel caso di fallimento dell’ente.