<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Determinante l’accettazione per divenire amministratore delegato

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 5 marzo 2020, n. 2025, ha affermato che la delibera assembleare di nomina di un amministratore senza che vi sia stata accettazione da parte dello stesso non è invalida, ma inefficace. Conseguentemente, la delibera del consiglio di amministrazione che conferisce le deleghe risulta essere nulla, avendo un oggetto giuridicamente impossibile. Nel caso de quo, un dipendente di una s.r.l. veniva nominato, a sua insaputa, amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il soggetto nominato agiva in giudizio per ottenere la nullità e/o l’inesistenza e/o l’invalidità e/o comunque l’inefficacia sia della delibera assembleare di nomina che della delibera del consiglio di amministrazione. Il Tribunale di Milano – riprendendo la Sentenza n. 6928/2001 – ha evidenziato come l’accettazione sia necessaria stante la natura contrattuale dei poteri concessi ad un amministratore, e come la medesima possa essere dedotta anche da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina, non essendo prescritta l’osservanza di particolari formalità. Il Tribunale di Milano ha sottolineato, inoltre, come la delibera assembleare di nomina sia un atto negoziale proprio dei soci, il quale si perfeziona attraverso il voto favorevole e il superamento del quorum fissato dalla legge o dallo statuto. Sotto il profilo dell’instaurazione del rapporto di amministrazione, essa deve essere considerata una proposta contrattuale: l’accettazione da parte del soggetto nominato non costituisce un requisito di validità, ma un atto negoziale distinto che perfeziona la nomina e permette la conclusione del contratto ex art. 1326, comma 1 c.c. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha stabilito, in primo luogo, la mancata produzione di effetti da parte della delibera assembleare. In secondo luogo, il Tribunale medesimo ha sottolineato come, in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, debba essere applicato l’art. 2388 c.c. sia in via analogica, stante la lacuna normativa per le s.r.l., sia in osservanza del principio generale di sindacabilità della legittimità delle delibere del consiglio di amministrazione in una società di capitali e dell’estensione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. prevista dal d.lgs. 14/2019. Essendo l’oggetto della delibera impossibile, la medesima deve essere considerata nulla.