Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Questione diritti d’uso “marchio Riva”: chiariti i limiti applicativi della preclusione per tolleranza

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 9 giugno 2020, n. 1392, – occupandosi della vertenza sorta tra il Cantiere Ernesto Riva e la Società Ferretti S.p.A. in merito ai diritti d’uso del marchio Riva – ha affermato che, nel caso in cui il secondo registrante depositi una versione del marchio utilizzato in una forma limitata e non nella sua massima estensione, soltanto questa godrà della privativa brevettuale. In primo luogo, la Corte di Appello di Milano ha chiarito come il segno sul quale matura il diritto di registrazione derivante dal prolungato utilizzo pacifico in buona fede non è lo stesso sul quale matura il diritto all’uso: infatti l’uso non contestato di un segno di fatto permette al suo titolare di ottenerne una nuova registrazione. Pertanto, trascorso un sufficiente periodo di tempo senza contestazione, da parte del titolare, di una privativa precedente e prescindendo dall’istituto di convalida ex art. 28 C.P.I., l’utilizzatore possiede la facoltà di registrare il marchio di fatto poiché risulta venuta meno l’esigenza di non confondibilità. Successivamente, la Corte medesima ha aggiunto un elemento originale, coerente con l’istituto della preclusione per tolleranza, stabilendo che «la registrazione […] di un segno più ristretto rispetto al mero nome patronimico utilizzato in precedenza, non può significare altro che l’intenzione di avvalersi di tale più limitato ambito di privativa» con la conseguenza che la pretesa di «tornare a giovarsi del più ampio, precedente segno si pone come un inammissibile venire contra factum propriam».