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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 luglio 2020, n. 15863, ha affermato che, per la società consortile costituita in forma di s.r.l., devono essere applicate le norme prescritte per il tipo di società adottato, con conseguente validità del principio della responsabilità limitata al solo patrimonio sociale per le obbligazioni assunte. Nel caso de quo, in secondo grado veniva respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l’annullamento in primo grado di una cartella per debiti erariali di una società consortile a responsabilità limitata notificata a un socio. In tal caso, la norma di riferimento è l’art. 2615 ter c.c., il quale non contiene alcun richiamo alla questione afferente alla responsabilità nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio. Si potrebbe prevedere il ricorso alla disciplina della forma societaria adottata o di quella generale per i consorzi ex art. 2615 c.c. La Suprema Corte – adattandosi ad alcune pronunce precedenti – ha stabilito che, nel caso in cui consorzio assuma forma di società, esso deve seguire la disciplina tipica della forma adottata. Nel caso di specie, deve trovare accoglimento l’applicazione dell’art. 2462 c.c. in tema di responsabilità limitata, al fine di evitare lo stravolgimento dei connotati fondamentali della s.r.l.