argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7118, in tema di abuso degli strumenti processuali, ha affermato che la fattispecie si verifica senz’altro se il debitore deposita una seconda domanda di concordato dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, prima che questa sia stata pubblicata, oppure dopo la risoluzione del concordato omologato, ma rimasto inadempiuto. Al contrario, potrebbe non ravvisarsi abuso del processo in caso di deposito della domanda di concordato in pendenza di procedura prefallimentare: il comportamento del debitore deve essere considerato un fatto neutro; in ogni caso, qualora il tribunale rilevi l’intento abusivo del debitore di differire la dichiarazione di fallimento, l’unico limite è la concessione dei termini ex art. 161, comma 6, l.f.