argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione con Ordinanza del 22 gennaio 2020, n. 7121, depositata in data 12 marzo 2020, ha chiarito che in caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice deve fondare le proprie valutazioni sul merito, tenendo conto dei fatti esistenti al momento della decisione, non considerando quindi altri elementi sopravvenuti quali l’irrituale costituzione o la mancata comparizione dell’istante. La Suprema Corte, rammentando la necessità di verificare la regolarità del contraddittorio nel giudizio di reclamo, ha pertanto affermato che la mancata comparizione dell’istante – nel caso in esame la procura generale – non sottende la rinuncia all’istanza di fallimento e che, in ogni caso, la rinuncia è irrilevante per il giudizio di reclamo.